
Attività della Segreteria
SIMFER
SIMFER Campania Basilicata
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Statuto SIMFER |
S. I. M. F. E. R.
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
The Italian Society of Physical and Rehabilitative Medicine
Via Cavour 261 – 00184 Roma
STATUTO
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI, PATRIMONIO.
È costituita la "Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa" (SIMFER). (1° atto costitutivo: Torino, 6
dicembre 1958, registrazione 11626 vol. 905) già “Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione”
(SIMFER); essa ha sede legale in Roma – via Cavour 261 CAP 00184 e Ufficio di Presidenza e Segreteria
nel luogo indicato dall'Ufficio di Presidenza. La SIMFER è l'associazione scientifica dei medici che operano
nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e non ha fini politici o sindacali. La SIMFER non ha finalità
di lucro e non prevede esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle
necessarie per le attività di formazione continua.
I suoi scopi sono:
a) promuovere lo sviluppo e la diffusione delle scienze riabilitative;
b) riunire in Associazione Scientifica i laureati in Medicina e Chirurgia che in Italia esplicano la loro attività
nell’ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa, e tutelarne l’immagine;
c) promuovere la salute pubblica contribuendo allo sviluppo della specialità e delle sue strutture
operative, alla diffusione nella società italiana di una cultura riabilitativa e alla formazione di una politica
della riabilitazione corretta, efficace e armonizzata;
d) promuovere gli studi riabilitativi in Italia, e favorire un armonico sviluppo delle attività di ricerca,
didattica e assistenza;
e) organizzare riunioni, convegni e conferenze tra laureati in Medicina e Chirurgia operanti nell’ambito
della Medicina Fisica e Riabilitativa;
f) collaborare con l’Assr, la Fism e con Agenzie ed altri organismi scientifici nazionali e regionali alla
elaborazione di linee guida, alla promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e
rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
g) incrementare studi scientifici e ricerche, promuovere la attività di aggiornamento professionale e di
formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM e
adottando sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte. Le attività ECM sono finanziate
con meccanismi di autofinanziamento e con i contributi degli associati e\o enti pubblici o privati ivi
compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.”
h) assumere tutte le iniziative utili a una più efficace conoscenza dei mezzi e delle possibilità della
Medicina Fisica e Riabilitativa, in particolare nei settori della ricerca e della didattica;
i) mantenere i rapporti interdisciplinari con le diverse associazioni scientifico-professionali italiane;
j) rappresentare i propri membri presso le Società scientifiche internazionali, e nazionali straniere, di
Medicina Fisica e Riabilitativa; mantenere i rapporti internazionali con ogni istituzione pubblica o privata
che persegua gli stessi scopi istituzionali ;
l) tutelare il riconoscimento dei titoli professionali dei medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa e
tutelarne la professionalità in campo nazionale e internazionale;
m) collaborare, sul piano legislativo e normativo, col Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende
Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private, a tutte le iniziative che interessano la
Medicina Fisica e Riabilitativa ;
n) effettuare atti di liberalità e oblazioni.
I mezzi finanziari necessari alla vita della SIMFER sono costituiti da:
a) proventi delle quote associative;
b) elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni o lasciti fatti alla SIMFER da Enti pubblici o privati e da
persone fisiche con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema
Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
c) redditi dei beni patrimoniali costituiti.
Il patrimonio della SIMFER è costituito dalle disponibilità finanziarie e da tutti i beni mobili e immobili di
cui entrerà in possesso per qualsiasi titolo e che saranno elencati nel registro generale di inventario.
L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
TITOLO II – SOCI DELLA SIMFER
Sono Soci della SIMFER tutte le persone fisiche che in numero illimitato, sono ammessi a farne parte con
delibera dell'Ufficio di Presidenza, e ratifica dell'Assemblea Generale senza limitazioni e/o discriminazioni
per il luogo di lavoro e senza alcuna limitazione e/o discriminazione personale.
I soci si dividono in:
a) Soci Ordinari: persone fisiche di qualsiasi cittadinanza, laureati in Medicina e Chirurgia,, che siano in
possesso del titolo di specializzazione nella disciplina, o che possano documentare titoli, interesse,
impegno e attività nella disciplina. Essi devono accettare lo Statuto della Società, ed essere in regola con
la quota sociale annuale fissata dall'Ufficio di Presidenza.
Chi intende far parte della SIMFER come Socio Ordinario deve inoltrare domanda scritta, corredata da un
breve curriculum comprovante il possesso dei requisiti necessari; la domanda viene esaminata per
l'eventuale approvazione dall'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario Regionale competente, in attesa di
ratifica da parte dell'Assemblea Generale. Gli obblighi e i diritti inerenti la qualità di socio ordinario
decorrono dalla data della delibera di ammissione da parte dell’Ufficio di Presidenza.
La qualità di Socio si perde per scioglimento della Società, per dimissioni o per decadenza. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio nazionale nei confronti dei soci che mancano all’osservanza degli obblighi
statutari o tengono un comportamento non conforme alle norme della deontologia medica o dannoso alla
Società e ai suoi scopi. La decadenza per morosità è automatica e non comporta delibere o notifiche : se
entro l’anno solare il socio non paga la quota annuale si ritiene dimissionario. La morosità inferiore ai
due anni può essere risolta dal socio col pagamento delle quote scadute; dopo due anni la decadenza è
definitiva e non può essere sanata.
b) Soci d'Onore: persone fisiche di qualsiasi cittadinanza che abbiano acquisito particolari meriti nel
campo della Medicina Fisica e Riabilitativa. La qualità di Socio d'Onore è conferita dal Presidente su
motivata delibera del Consiglio Nazionale. Ogni Socio può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di
Soci d'Onore.
Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere socio della SIMFER, non ha alcun diritto a rimborso o
restituzioni.
TITOLO III - COLLABORATORI
Potranno inoltre partecipare alle attività scientifiche della associazione :
a) Corrispondenti: persone fisiche con cittadinanza straniera, laureati in Medicina e Chirurgia, che
vogliono intrattenere rapporti di collaborazione scientifica e organizzativa con la SIMFER. Sono privi di
diritto di elettorato attivo e passivo.
b) Sostenitori: privati, società, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, enti o istituzioni che
decidano liberamente di sostenere l'attività della Società. Non godono dell'elettorato attivo o passivo. La
qualifica di Sostenitore si ottiene secondo le norme previste da apposito regolamento approvato dal
Consiglio Nazionale.
Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere collaboratore della SIMFER, non ha alcun diritto a
rimborso o restituzioni.
TITOLO IV - QUOTE SOCIALI
Il Socio è tenuto a contribuire alla vita della Società tramite il versamento di una quota associativa il cui
importo è fissato, per ogni anno, dall'Ufficio di Presidenza. La quota sociale deve essere versata entro il
mese di febbraio di ogni anno, o, per i nuovi soci, entro due mesi dalla notifica della loro ammissione.
TITOLO V - ORGANI SOCIETARI NAZIONALI
Gli Organi Nazionali della SIMFER sono:
a) Assemblea Generale;
b) Consiglio Nazionale;
c) Ufficio di Presidenza;
d) Collegio dei Probiviri;
e) Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO VI - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è composta dai Soci Ordinari e d'Onore appartenenti alla Società da almeno tre
mesi per l'elettorato attivo e sei mesi per l'elettorato passivo.
I compiti dell'Assemblea Generale sono:
a) Elezione, ogni triennio, del Presidente della SIMFER, del Segretario Generale e degli altri otto membri
elettivi dell'Ufficio di Presidenza.
b) Elezione, ogni triennio, dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
c) Deliberazione su eventuali modifiche statutarie.
d) Ratifica dell'ammissione dei nuovi Soci.
e) Formulazione di linee programmatiche.
f) Proposta di temi congressuali.
g) Deliberazione su qualsiasi questione proposta dal Consiglio Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza o da
almeno tre Gruppi Regionali.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno, in occasione del
Congresso Nazionale.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta l’anno, in occasione del
Congresso Nazionale, la cui indizione è pubblicizzata almeno trenta giorni prima sulle riviste societarie e
sul sito.
È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o l'Ufficio di Presidenza o un quarto dei Soci lo
richiedano specificandone l'ordine del giorno. In tal caso l’avviso di convocazione della Assemblea
generale deve essere spedito ai soci almeno trenta giorni prima e deve contenere l’ordine del giorno della
riunione. La Presidenza dell’Assemblea Generale è assunta di diritto dal Presidente della Società o, in sua
vece, dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. All’inizio di ogni seduta il Segretario
Generale, all’occorrenza coadiuvato dai probi viri presenti, verifica il diritto dei soci presenti alla
partecipazione e al voto : tale diritto decorre come previsto in precedenza dallo Statuto ed è mantenuto
assolvendo l’obbligo del versamento della quota associativa annuale.
Il Segretario generale verbalizza la riunione : la veridicità del verbale delle riunioni della Assemblea
generale è certificata dal Probiviri presenti. La riunione dell’Assemblea generale è valida in prima
convocazione se è presente almeno la,metà dei soci; altrimenti si intende validamente costituita in
seconda convocazione, dopo un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano ; solo per questioni riguardanti le persone è richiesto
lo scrutinio segreto.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti validi; solo le
modifiche statutarie richiedono la maggioranza dei presenti.
È ammessa per ogni Socio presente una sola delega da parte di un altro Socio, che risulti regolarmente
iscritto; la delega dovrà essere compilata in maniera chiara, su carta intestata, e dovrà avere la firma
leggibile e per esteso del delegante.
TITOLO VII - CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo nazionale della SIMFER e può deliberare su ogni materia che
non sia stata oggetto di delibera assembleare nell'ultimo triennio. Il Consiglio Nazionale è costituito da:
a) Presidente, Segretario Generale, Vicepresidenti e il Past president.
b) Segretari Regionali, che in caso di impedimento a partecipare possono dare piena delega scritta a un
altro membro della Segreteria Regionale.
c) Soci cooptati dal Consiglio stesso, con voto segreto e a maggioranza di due terzi; il numero dei Soci
cooptati non può superare il 20% dei membri di diritto.
Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, con voto consultivo, il Tesoriere, i membri dei Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti.
I compiti dei Consiglio Nazionale sono:
a) Discutere e deliberare le linee programmatiche e l’attività dell’Ufficio di Presidenza.
b) Collaborare con l’Ufficio di Presidenza per il perseguimento dei fini statutari.
c) Nominare il Tesoriere della Società su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
d) Approvare il bilancio, i conti consuntivi e la relazione finanziaria della SIMFER.
e) Approvare i regolamenti previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto già in esso indicato.
f) Stabilire la sede e i temi dei Congresso Nazionale, designandone il Presidente.
g) Favorire e promuovere le attività dei Gruppi Regionali e delle Sezioni.
h) Provvedere, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, mediante voto a scrutinio segreto, alla sostituzione
dei membri dell’Ufficio di Presidenza che, per cause dipendenti o meno dalla loro volontà, non assolvano
alla funzione assegnata; il provvedimento verrà notificato alla prima assemblea utile; la sostituzione
avverrà con l’inserimento del primo dei non eletti nell’ultima Assemblea elettorale, nel rispetto di quanto
previsto dal Titolo VIII, per quanto concerne il regolamento sulla costituzione dell’ufficio di Presidenza.
Il Consiglio nazionale si riunisce ordinariamente due volte l’anno, e straordinariamente quando lo ritenga
opportuno l’Ufficio di presidenza o un numero pari a un terzo dei componenti il Consiglio nazionale stesso.
Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice presidente
eletto con il maggior numero di voti.
Il regolamento sulla costituzione del Consiglio nazionale è approvato dal Consiglio nazionale stesso.
TITOLO VIII - UFFICIO DI PRESIDENZA
L'Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo nazionale. Esso è costituito dal Presidente, dal Segretario
Generale, dagli otto Vicepresidenti, dal Past president, Partecipa inoltre, con voto consultivo, il Tesoriere.
L’Ufficio di Presidenza dura in carica un triennio.
Esso, appena costituito, distribuisce al suo interno, tra i membri eletti come Vicepresidenti, le seguenti
cariche :
1) Vice presidente delegato alla attività congressuale societaria
2) Vice presidente delegato alla formazione continua
3) Vice presidente delegato alla programmazione sanitaria nazionale e alla organizzazione della
riabilitazione.
4) Vice presidente delegato ai rapporti con l’Università
5) Vice presidente delegato alla ricerca scientifica
6) Vice presidente delegato alle pubbliche relazioni
7) Vice presidente delegato ai rapporti con le altre associazioni professionali
8) Vice presidente delegato ai rapporti con il mondo medico.
L’Ufficio di Presidenza è collegialmente responsabile nei confronti del Consiglio nazionale e dei soci
dell’attività dei singoli membri.
L’Ufficio di Presidenza predispone tutti gli atti necessari a rendere operativi i dettami statutari e le
delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea. In via di motivata urgenza, l'Ufficio di Presidenza
può assumere impegni deliberativi da sottoporre successivamente alla ratifica degli organi statutari
competenti.
L’Ufficio di presidenza si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno
quattro dei suoi membri. La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante avviso
personale, inviato almeno venti giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza, nei
quali è ammessa la convocazione effettuata, almeno tre giorni prima, con qualunque mezzo postale o
telefonico. E’ facoltà del Presidente invitare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza persone la cui presenza sia
ritenuta utile in relazione agli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
L’Ufficio di Presidenza, a maggioranza semplice, può chiedere al Consiglio nazionale la sostituzione
dei membri eletti nell’Ufficio stesso che, per cause dipendenti o meno dalla loro volontà, non
assicurino una attività adeguata ai compiti assegnati.
Un apposito regolamento sulla costituzione e sulla attività dell’Ufficio di presidenza è approvato dal
Consiglio nazionale. Tale regolamento deve prevedere:
a) La esclusione dall’elettorato passivo come vice presidente per chi ha ricoperto tale carica in
entrambi i due mandati precedenti.
b) La limitazione dell’elettorato passivo per la Presidenza ai soci iscritti da almeno cinque anni e,
per la vice presidenza, a quelli iscritti almeno da tre.
c) La presentazione di candidature formali alle cariche elettive, con esclusione per il Presidente
uscente, e per chi si candida alla Presidenza o alla Segreteria generale e all’elettorato passivo alle
altre cariche societarie.
d) Che, per le votazioni per l’Ufficio di Presidenza, ogni socio abbia a disposizione un voto per il
Presidente, un voto di preferenza per il Segretario generale e tre voti di preferenza per i Vice
presidenti.
e) Che, per le votazioni dei membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti, ogni socio abbia
a disposizione un voto per ciascun Collegio e che l’elettorato passivo in questi collegi sia riservato
ai soci iscritti alla SIMFER da almeno dieci anni per il Collegio dei Probiviri e da almeno cinque
anni per il Collegio dei Revisori dei conti.
f) Che non possono essere eletti nell’Ufficio di Presidenza più di due membri appartenenti allo stesso
gruppo regionale; tale quota si riduce a uno per i Gruppi di appartenenza del Presidente, del Past
president.
Il Presidente è il rappresentante legale della Società nei rapporti contrattuali o amministrativi, o in
giudizio, e a lui spetta la firma degli atti ufficiali. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito
nelle funzioni dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti.
Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione e formalizzazione delle delibere
dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza; egli cura l'archivio della Società,
l'elenco dei Soci, i rapporti con gli stessi; l'organizzazione della Segreteria, su proposta del Segretario
Generale, è approvata dall'Ufficio di Presidenza.
Il Tesoriere è nominato tra i soci dal Consiglio nazionale su proposta dell’Ufficio di presidenza; egli,
nel rispetto delle delibere degli organi statutari e delle vigenti leggi, cura gli adempimenti economici
societari ed è responsabile della tenuta dei libri contabili, della predisposizione e del rispetto dei
bilanci, della tenuta dei conti correnti e dei beni economici e patrimoniali della Società.
TITOLO IX - COLLEGI DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti sono composti ciascuno da tre membri eletti
ogni triennio tra i Soci dall’Assemblea Generale, in occasione del rinnovo delle altre cariche statutarie, e
ognuno è presieduto dal membro che ha avuto il maggior numero di voti.
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti: compone in via arbitraria ogni controversia tra i singoli Soci
e tra i Soci e gli Organi Statutari; coadiuva il Segretario Generale nella verifica del diritto dei Soci a
partecipare all’Assemblea e alle eventuali votazioni, controfirmando per approvazione il verbale della
stessa; esamina e giudica atti di inosservanza dei principi di deontologia, di mancato rispetto dello
Statuto e comunque lesivi degli interessi e dell’immagine della Società compiuti da Soci, su segnalazione
di un Organo Statutario, di un gruppo di almeno trenta Soci, o di un membro del Collegio stesso. Il
Collegio può adottare con giudizio definitivo e inappellabile uno dei seguenti provvedimenti: dichiarazione
di non ammissibilità, dichiarazione di non fondatezza, diffida, sospensione temporanea, espulsione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti: effettua il controllo sulla gestione finanziaria della
Società e sulla regolare tenuta della contabilità; compie periodici accertamenti sull’entità patrimoniale
della Società e periodici riscontri di cassa; esamina i bilanci preventivi e consultivi e analizza la
corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate e con i giustificativi di spesa: di detto
esame, sentiti se ritenuto opportuno il Segretario Generale e il Tesoriere, viene stesa una relazione da allegare ai bilanci in occasione della loro presentazione per l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
TITOLO X - GRUPPI REGIONALI
Per perseguire con maggiore incisività a livello regionale i suoi scopi statutari, la SIMFER è organizzata in
Gruppi Regionali. Ciascun Socio è inserito nel Gruppo Regionale, se costituito, in riferimento al recapito
indicato alla Segreteria Generale.
Il Gruppo Regionale è costituito quando in una Regione vi siano almeno trenta Soci. Nel caso che tale
numero non sia raggiunto, il Consiglio nazionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, provvede alla
nomina di un Commissario con compiti organizzativi, se ritiene che tale numero possa essere raggiunto,
ovvero acconsente alla aggregazione dei soci di quella regione a un gruppo regionale limitrofo se le
dimensioni della Regione non consentono di raggiungere il numero dei soci minimo previsto in pochi anni.
Sono organi del Gruppo regionale L’Assemblea regionale e la Segreteria regionale.
Assemblea regionale
E’ composta dai soci ordinari e dai soci di onore appartenenti al gruppo regionale. E’ l’organo deliberante
del Gruppo regionale. E’ regolamentata dalle norme della Assemblea generale, ad eccezione della
possibilità di delega che non è ammessa.
E’ convocata dal Segretario regionale, che la presiede, almeno due volte l’anno. I suoi compiti sono:
a) eleggere ogni triennio la Segreteria regionale ordinariamente nel periodo tra i novanta e i trenta
giorni antecedenti l’Assemblea generale per il rinnovo delle cariche nazionali.
b) Approvare il bilancio economico del Gruppo regionale.
c) Favorire l’attività della Segreteria regionale fornendo alla stessa gli indirizzi di politica regionale
da seguire.
d) Deliberare sulle proposte dei singoli soci.
e) Promuovere l’attività scientifica e di aggiornamento del Gruppo regionale.
Segreteria regionale
E’ l’organo esecutivo del Gruppo regionale ed è costituita da quattro soci ordinari, che sono:
1) Segretario regionale
2) Delegato per la attività scientifica
3) Delegato ai problemi dei giovani medici fino a 35 anni.
4) Delegato per la didattica e la formazione continua.
A questi membri ordinari possono essere aggiunti dalla Assemblea regionale o dalla stessa Segreteria per
cooptazione altri delegati per problemi particolarmente sentiti a livello della singola regione. Pur avendo
ogni componente la Segreteria una propria delega, la Segreteria è collegialmente responsabile dei suoi
atti nei confronti della Assemblea regionale, degli organi statutari e dei singoli Soci.
Per quanto previsto dallo specifico comma del Titolo X, la Segreteria della regione aggregante è integrata
con un membro ordinario, socio della regione aggregata : questi ha funzioni di referente unico nei
confronti dell’Ente regionale di appartenenza e dei soci della sua regione.
Un regolamento sulle modalità di funzionamento dei Gruppi regionali è approvato dal Consiglio nazionale.
TITOLO XI - INCOMPATIBILITÀ
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere e di componente dei Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti sono incompatibili con altre cariche nazionali e regionali.
TITOLO XII - ATTIVITÀ CULTURALI
La SIMFER, come Società Scientifica, persegue soprattutto scopi culturali. Essa pertanto organizza ogni
anno un Congresso Nazionale dove vengono trattati argomenti di carattere scientifico e organizzativo. I
temi e la sede del Congresso nazionale vengono proposti in Assemblea dai singoli soci o dai gruppi
regionali; il Consiglio nazionale decide in merito e designa il Presidente del Congresso. Le modalità della
preparazione e dello svolgimento del Congresso sono regolamentate dal Consiglio nazionale con apposito
atto. Spetta al Consiglio nazionale regolamentare anche le altre attività scientifiche societarie, come i
Corsi di aggiornamento le Riviste e ogni altra iniziativa congruente con i fini societari.
TITOLO XIII - SEZIONI
È consentita la formazione di sezioni e di ogni altro modulo organizzativo che sia ritenuto utile al
perseguimento dei fini istituzionali sanciti dallo Statuto da parte del Consiglio Nazionale che esaminerà le
richieste dei Soci e, nel caso, provvederà ad appositi regolamenti.
TITOLO XIV - MODIFICHE STATUTARIE
Modifiche al presente statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale. Quando questa è
chiamata per deliberare su modifiche statutarie, i soci devono ricevere le proposte, preventivamente
formulate per iscritto da soci singoli o in gruppo, da parte del Segretario generale almeno novanta giorni
prima. Nei trenta giorni seguenti questa comunicazione, ogni socio potrà presentare altre proposte di
modifica o emendamenti che saranno portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della
Assemblea. Successivamente proposte o modifiche non potranno più essere presentate : la discussione e
la votazione riguarderanno solo gli articoli dei quali sono proposte le modifiche. La maggioranza richiesta
nelle modifiche statutarie è la maggioranza assoluta dei presenti alla Assemblea.
TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le cariche sociali sono conferite e disimpegnate a titolo gratuito, per spirito di servizio. La SIMFER è
esonerata da ogni responsabilità rispetto agli infortuni che potessero occorrere a un socio
nell’espletamento dei compiti statutari : pertanto chi viene eletto a cariche sociali nazionali o locali,
esonera la Società da ogni responsabilità in tal senso.
Il Consiglio nazionale fissa eventuali compensi da corrispondere a personale dipendente per incarichi
saltuari o continuativi estranei alle funzioni connesse con le cariche sociali. La SIMFER è estranea a
qualsiasi dichiarazione comunque rilasciata a terzi da soci che non siano preventivamente autorizzati dal
Presidente.
Il Socio non può assumere iniziative personali nell'ambito di attività e rapporti con organismi pubblici e
privati aventi riflessi sui fini istituzionali della Società senza la preventiva autorizzazione degli organi
societari competenti.
In caso di scioglimento della Società deliberato dalla Assemblea dei Soci con maggioranza almeno di due
terzi dei presenti, il patrimonio disponibile dovrà essere destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni
passive, a iniziative aventi fini analoghi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le
norme del Codice civile.
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci SIMFER a Torino il 25\05\05
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Attività della Segreteria
SIMMFIR
SIMMFIR Campania Basilicata
La Gazzetta Ufficiale
Sezione Antiabusivismo
Studio Legale
Statuto Simfir
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